Art. 9 L. 53/2000
Legge 8 marzo 2000, n. 53
Disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità,
per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento
dei tempi delle città.
(…)
9. Misure per conciliare tempi di vita e tempi di
lavoro.
1. Al fine di promuovere e incentivare azioni volte a conciliare
tempi di vita e tempi di lavoro, nell'ambito del Fondo per le
politiche per la famiglia di cui all'articolo 19 del decreto-legge
4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
agosto 2006, n. 248, è destinata annualmente una quota individuata
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato alle politiche per la famiglia, al fine di
erogare contributi in favore di datori di lavoro privati, ivi
comprese le imprese collettive, iscritti in pubblici registri, di
aziende sanitarie locali, di aziende ospedaliere e di aziende
ospedaliere universitarie i quali attuino accordi contrattuali che
prevedano le seguenti tipologie di azione positiva:
a) progetti articolati per consentire alle lavoratrici
e ai lavoratori di usufruire di particolari forme di flessibilità
degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part time
reversibile, telelavoro e lavoro a domicilio, banca delle ore,
orario flessibile in entrata o in uscita, sui turni e su sedi
diverse, orario concentrato, con specifico interesse per i progetti
che prevedano di applicare, in aggiunta alle misure di
flessibilità, sistemi innovativi per la valutazione della
prestazione e dei risultati;
b) programmi ed azioni volti a favorire il
reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori dopo un periodo di
congedo parentale o per motivi comunque legati ad esigenze di
conciliazione;
c) progetti che, anche attraverso l'attivazione di reti
tra enti territoriali, aziende e parti sociali, promuovano
interventi e servizi innovativi in risposta alle esigenze di
conciliazione dei lavoratori. Tali progetti possono essere
presentati anche da consorzi o associazioni di imprese, ivi
comprese quelle temporanee, costituite o costituende, che insistono
sullo stesso territorio, e possono prevedere la partecipazione
degli enti locali anche nell'ambito dei piani per l'armonizzazione
dei tempi delle città.
2. Destinatari dei progetti di cui al comma 1 sono lavoratrici o
lavoratori, inclusi i dirigenti, con figli minori, con priorità nel
caso di disabilità ovvero di minori fino a dodici anni di età, o
fino a quindici anni in caso di affidamento o di adozione, ovvero
con a carico persone disabili o non autosufficienti, ovvero persone
affette da documentata grave infermità.
3. Una quota delle risorse di cui al comma 1, da stabilire con
il provvedimento di cui al comma 4, è, inoltre, impiegata per
l'erogazione di contributi in favore di progetti che consentano ai
titolari di impresa, ai lavoratori autonomi o ai liberi
professionisti, per esigenze legate alla maternità o alla presenza
di figli minori ovvero disabili, di avvalersi della collaborazione
o sostituzione di soggetti in possesso dei necessari requisiti
professionali.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del
Ministro delegato alle politiche per la famiglia, di concerto con
il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e
con il Ministro per le pari opportunità, sentita la Conferenza
unificata, nei limiti delle risorse di cui al comma 1, sono
definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi
di cui al presente articolo e, in particolare, la percentuale delle
risorse da destinare a ciascuna tipologia progettuale, l'importo
massimo finanziabile per ciascuna tipologia progettuale e la durata
delle azioni progettuali. In ogni caso, le richieste dei contributi
provenienti dai soggetti pubblici saranno soddisfatte a concorrenza
della somma che residua una volta esaurite le richieste di
contributi dei soggetti privati.