Ministro per la cooperazione internazionale e l'integrazione - Politiche per la famiglia

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Conciliazione tra lavoro e famiglia

Le politiche per la conciliazione

Le politiche di conciliazione

Le politiche per la conciliazione rappresentano un importante fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali e si ripropongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all'interno di società complesse.

Esse interessano gli uomini, le donne e le organizzazioni, toccano la sfera privata, ma anche quella pubblica, politica e sociale e hanno un impatto evidente sul riequilibrio dei carichi di cura all'interno della coppia, sull'organizzazione del lavoro e dei tempi delle città nonché sul coordinamento dei servizi di interesse pubblico. La realizzazione di tali politiche risulta, perciò, prioritaria per la qualità della vita delle famiglie tanto che, sia a livello nazionale che europeo, sono state avviate molteplici iniziative, orientate a favorire il radicamento e lo scambio delle migliori esperienze, nonché la sperimentazione di nuovi modelli di organizzazione del lavoro.

In Italia la normativa cardine in materia è rappresentata dalla legge 8 marzo 2000, n. 53 che, oltre a introdurre i congedi parentali, favorendo un maggior coinvolgimento dei padri nella cura dei figli, ha focalizzato l'attenzione delle regioni e degli enti locali sull'importanza di riorganizzare i tempi delle città ed ha promosso, tramite l'art. 9, la sperimentazione di azioni positive per la conciliazione sul luogo di lavoro, sensibilizzando in tal senso aziende e parti sociali.

 

L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n. 53

La norma ha carattere sperimentale e, di conseguenza, ha subìto nel tempo diverse modifiche finalizzate a meglio adattarla all'evoluzione del contesto di riferimento, così da intercettare i nuovi bisogni di conciliazione emersi nel corso dell'attuazione.

L'ultima modifica, contenuta nell'art. 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari ed aggiornato il novero degli interventi finanziabili, rendendo necessaria la stesura di un nuovo regolamento di attuazione, che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011 (serie generale) ed è entrato in vigore il 18 maggio 2011.

Sono previste misure di conciliazione distinte in favore dei lavoratori dipendenti (art. 9, comma 1) e dei soggetti autonomi (art. 9, comma 3).

 

Cosa è cambiato rispetto al passato (slides)

 

La conciliazione per i dipendenti (art. 9, comma 1)

In base alla nuova disciplina, il 90% delle risorse annualmente disponibili è riservato al finanziamento di datori di lavoro privati, purché iscritti in un pubblico registro (es. registro delle imprese, albi professionali, ecc.), e, ove residuino fondi, alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, anche universitarie, che intendano attivare, in favore dei propri dipendenti, una delle seguenti misure di conciliazione:

a) nuovi sistemi di flessibilità degli orari e dell'organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile, telelavoro, orario concentrato, orario flessibile in entrata o in uscita, flessibilità su turni, banca delle ore, ecc. (lettera A);

b) programmi e azioni per il reinserimento di lavoratori/lavoratrici che rientrano da periodi di congedo di almeno 60 giorni (lettera B);

c) servizi innovativi ritagliati sulle esigenze specifiche dei lavoratori e delle lavoratrici (lettera C). Quest'ultima tipologia di azione è attivabile anche da parte di una pluralità di datori di lavoro consorziati, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di reti territoriali che per un verso consentono di allargare il bacino d'utenza del servizio, abbattendone i costi, e per un altro verso permettono l'integrazione con altre politiche, aventi ricadute sui tempi di vita, realizzate a livello locale.

I destinatari degli interventi progettati possono essere i dipendenti con figli minori o con a carico un disabile, un anziano non autosufficiente o una persona affetta da documentata grave infermità.

 

La conciliazione per gli autonomi (art. 9, comma 3)

Il residuo 10% delle risorse, invece, è diretto al finanziamento di titolari di impresa, liberi professionisti e lavoratori autonomi che abbiano l'esigenza di farsi sostituire, in tutto o in parte, nell'esercizio della propria attività da un soggetto in possesso di adeguati requisiti professionali, autonomamente selezionato.

Questa misura si caratterizza, quindi, per la peculiarità di essere destinata ad un unico beneficiario, che è anche il soggetto proponente.

Può essere attivata esclusivamente per esigenze legate alla genitorialità, per un periodo massimo di 12 mesi (che può essere spalmato nell'arco di 2 anni e ripartito tra i due genitori, laddove entrambi siano lavoratori autonomi).

 

La presentazione di progetti per il 2011

Le regole per la presentazione di progetti sono contenute nell'Avviso di finanziamento per l'anno 2011, corredato dalla Guida per alla compilazione del piano finanziario e alla rendicontazione e dalla modulistica necessaria.

Questa documentazione sostituisce integralmente le precedenti indicazioni e diviene, quindi, l'esclusivo materiale di riferimento per la corretta presentazione dei progetti e per la successiva gestione degli interventi finanziati.

È, inoltre, operativa una piattaforma informatica per la presentazione, con procedura guidata e semplificata, delle domande di finanziamento on line.

 

(aggiornato il 25 maggio 2011)

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