Le politiche per la conciliazione
Le politiche di conciliazione
Le politiche per la conciliazione rappresentano un importante
fattore di innovazione dei modelli sociali, economici e culturali e
si ripropongono di fornire strumenti che, rendendo compatibili
sfera lavorativa e sfera familiare, consentano a ciascun individuo
di vivere al meglio i molteplici ruoli che gioca all'interno di
società complesse.
Esse interessano gli uomini, le donne e le organizzazioni,
toccano la sfera privata, ma anche quella pubblica, politica e
sociale e hanno un impatto evidente sul riequilibrio dei carichi di
cura all'interno della coppia, sull'organizzazione del lavoro e dei
tempi delle città nonché sul coordinamento dei servizi di interesse
pubblico. La realizzazione di tali politiche risulta, perciò,
prioritaria per la qualità della vita delle famiglie tanto che, sia
a livello nazionale che europeo, sono state avviate molteplici
iniziative, orientate a favorire il radicamento e lo scambio delle
migliori esperienze, nonché la sperimentazione di nuovi modelli di
organizzazione del lavoro.
In Italia la normativa cardine in materia è rappresentata dalla
legge 8 marzo 2000, n.
53 che, oltre a introdurre i
congedi parentali, favorendo un maggior coinvolgimento
dei padri nella cura dei figli, ha focalizzato l'attenzione delle
regioni e degli enti locali sull'importanza di riorganizzare i
tempi delle città ed ha promosso, tramite
l'art. 9, la sperimentazione di azioni positive per la
conciliazione sul luogo di lavoro, sensibilizzando in
tal senso aziende e parti sociali.
L'articolo 9 della legge 8 marzo 2000, n.
53
La norma ha carattere sperimentale e, di conseguenza, ha subìto
nel tempo diverse modifiche finalizzate a meglio adattarla
all'evoluzione del contesto di riferimento, così da intercettare i
nuovi bisogni di conciliazione emersi nel corso
dell'attuazione.
L'ultima modifica, contenuta nell'art. 38 della legge 18 giugno
2009, n. 69, ha ampliato la platea dei potenziali beneficiari ed
aggiornato il novero degli interventi finanziabili, rendendo
necessaria la stesura di un
nuovo regolamento di attuazione, che è stato pubblicato sulla
Gazzetta Ufficiale n. 101 del 3 maggio 2011 (serie generale) ed è
entrato in vigore il 18 maggio 2011.
Sono previste misure di conciliazione distinte in favore dei lavoratori
dipendenti (art. 9, comma 1) e dei soggetti
autonomi (art. 9, comma 3).
Cosa è cambiato rispetto al passato
(slides)
La conciliazione per i dipendenti
(art. 9, comma 1)
In base alla nuova disciplina, il 90% delle risorse annualmente
disponibili è riservato al finanziamento di datori di lavoro
privati, purché iscritti in un pubblico registro (es. registro
delle imprese, albi professionali, ecc.), e, ove residuino fondi,
alle aziende sanitarie locali e alle aziende ospedaliere, anche
universitarie, che intendano attivare, in favore dei propri
dipendenti, una delle seguenti misure di conciliazione:
a) nuovi sistemi di flessibilità degli orari e
dell'organizzazione del lavoro, quali part-time reversibile,
telelavoro, orario concentrato, orario flessibile in entrata o in
uscita, flessibilità su turni, banca delle ore, ecc. (lettera
A);
b) programmi e azioni per il reinserimento di
lavoratori/lavoratrici che rientrano da periodi di congedo di
almeno 60 giorni (lettera B);
c) servizi innovativi ritagliati sulle
esigenze specifiche dei lavoratori e delle lavoratrici
(lettera C). Quest'ultima tipologia di azione è
attivabile anche da parte di una pluralità di datori di lavoro
consorziati, con l'obiettivo di promuovere lo sviluppo di reti
territoriali che per un verso consentono di allargare il bacino
d'utenza del servizio, abbattendone i costi, e per un altro verso
permettono l'integrazione con altre politiche, aventi ricadute sui
tempi di vita, realizzate a livello locale.
I destinatari degli interventi progettati possono essere i
dipendenti con figli minori o con a carico un disabile, un anziano
non autosufficiente o una persona affetta da documentata grave
infermità.
La conciliazione per gli autonomi
(art. 9, comma 3)
Il residuo 10% delle risorse, invece, è diretto al finanziamento
di titolari di impresa, liberi professionisti e lavoratori autonomi
che abbiano l'esigenza di farsi sostituire, in tutto o in parte,
nell'esercizio della propria attività da un soggetto in possesso di
adeguati requisiti professionali, autonomamente selezionato.
Questa misura si caratterizza, quindi, per la peculiarità di
essere destinata ad un unico beneficiario, che è anche il soggetto
proponente.
Può essere attivata esclusivamente per esigenze legate alla
genitorialità, per un periodo massimo di 12 mesi (che può essere
spalmato nell'arco di 2 anni e ripartito tra i due genitori,
laddove entrambi siano lavoratori autonomi).
La presentazione di progetti per il 2011
Le regole per la presentazione di progetti sono
contenute nell'Avviso di finanziamento
per l'anno 2011, corredato dalla
Guida per alla compilazione del piano finanziario e alla
rendicontazione e dalla modulistica
necessaria.
Questa documentazione sostituisce integralmente le
precedenti indicazioni e diviene, quindi, l'esclusivo materiale di
riferimento per la corretta presentazione dei progetti e per la
successiva gestione degli interventi finanziati.
È, inoltre, operativa una piattaforma
informatica per la presentazione, con procedura guidata e
semplificata, delle domande di finanziamento on
line.
(aggiornato il 25 maggio 2011)