È
in
vigore il nuovo articolo 9 della legge 8 marzo 53 n. 2000, come sostituito
dall’articolo 38 della legge 18 giugno 2009, n. 69, pubblicata nella G.U. n.
140 del 19 giugno 2009, S.O. n. 95.
La nuova
formulazione si è resa necessaria al fine di aggiornare lo strumento in modo da
renderlo corrispondente alle esigenze dell’utenza. In sintesi, le novità
riguardano:
- la nuova rubrica, più
rispondente alla varietà di azioni positive
previste;
- ampliamento dei
soggetti proponenti (compresi quelli multipli, es.
ATI);
- le
condizioni di accesso alle misure previste da parte dei destinatari finali delle
stesse che sono state rese uniformi;
- un particolare
interesse nei confronti dei progetti che introducano sistemi innovativi per la
valutazione della prestazione e/o dei risultati, con la finalità di promuovere
meccanismi che evitino la marginalizzazione dei soggetti i quali, per esigenze
di conciliazione, utilizzino misure di flessibilità dell’articolazione della
prestazione lavorativa;
- l’estensione delle
tipologie di azione volte a favorire il reinserimento di lavoratrici e
lavoratori dopo un periodo di congedo;
- l’introduzione di
servizi innovativi e di reti territoriali;
- possibilità per i
soggetti autonomi di finanziare una collaborazione (e non più solo una
sostituzione)
DOCUMENTI CORRELATI
Il nuovo testo
dell'articolo 9 (in .pdf)
Le
principali novità (in .pdf)